Diciamoci le cose come stanno: il DL 222/16 e il recente glossario rischiavano di dare troppa noia a qualcuno; ed ecco quindi che i componenti della commissione che hanno lavorato al Glossario sono stati costretti a dare ulteriori chiarimenti circa diverse questioni, tra queste anche quella dell’installazione delle tettoie e delle pensiline.
Ma facciamo un passo indietro! Cosa diceva chiaramente il Glossario? In buona sostanza chiariva il punto in modo più che trasparente, sancendo di fatto la libera installazione di “pergolati, tende, gazebo e coperture leggere di arredo”.
Breve dal Glossario per le opere pubbliche
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere e assimilate, con relativa recinzione;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di sbarre, separatori, dissuasori e stalli di biciclette;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tende, pergole, coperture leggere di arredo;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi divisori verticali non in muratura.
Come abbiamo già ricordato nel nostro più recente articolo “Edilizia libera: pergole, tende e tettoie” già la giurisprudenza si è espressa più volte circa la questione, a tal proposito ricordiamo che in una sentenza del Consiglio di Stato si chiarisce in modo inequivocabile che l’installazione di una struttura precaria, facilmente amovibile NON NECESSITA di alcuna autorizzazione né concessione edilizia.
“Non è necessaria alcuna concessione edilizia allorché l’opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio (nella specie, trattasi di pergolato costituito da una intelaiatura in legno che non è infissa né al pavimento né alla parete dell’immobile alla quale è semplicemente addossata, né risulta chiusa in alcun lato, nemmeno sulla copertura)”(Consiglio di Stato, sez. V, n. 6193 del 7 novembre 2005)”.
Se il Glossario conferma in modo NON DISCUTIBILE DA ALCUNO che “Tente, pergole, coperture leggere di arredo” possono essere installate in modo libero; tal Cesare Galbiati, consigliere nazionale dei geometri, afferma invece che: “Tettoie e pensiline non possono essere considerate elementi di arredo e, quindi, non potranno essere sostituite senza permessi specifici”.
Qui il richiamo va direttamente allo statista Giulio Andreotti e al suo “A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”!! Noi che siamo delle piccole menti malpensanti riteniamo che questo tizio sia leggermente in conflitto di interesse, soprattutto considerando che non specifica di cosa sta parlando: una piccola tettoietta parapioggia da finestra è ben diversa da una grande pergola per il parcheggio di 25 auto!! Non trovate?
Nel DL si parla di strutture leggere e facilmente amovibili; quindi le sparate di questo Galbiati valgono quel che valgono. Noi ci atteniamo alla legge: se nel glossario hanno inserito questi elementi tra quelli di libera edilizia significa che la volontà del legislatore è quella di considerare tali elementi come elementi di arredo.
Nel DL 222/16, di cui al nostro articolo: “Edilizia libera D.L. 222/16 in Gazzetta Ufficiale: 58 opere senza più permessi comunali”, è ben chiaro quanto abbiamo sostenuto sopra: piccoli pergolati sono oggetto di una ulteriore precisazione che ne ammette di fatto l’installazione in Edilizia Libera purché non siano infissi al suolo per mezzo di opere di scavo; confermando che possono essere agganciati al terreno con elementi smontabili, come: paletti, viti o piastre.
Ma non è tutto! Tra le precisazioni si ammette anche la libera installazione di “Tende a pergola”, precisando però che la copertura del cielo di queste deve essere di tessuto leggero, del tipo atto a garantire la copertura da raggi solari. In buona sostanza ci stanno dicendo che tali strutture NON possono essere COPERTE con PVC e tessuti simili.
Dovete quindi installare una piccola pergola? State sereni e procedete, ma ricordate: niente scavi al suolo (ma si a viti e paletti su pavimentazioni esistenti) né chiusure perimetrali. Rispettate le distanze dai confini e accertatevi che il vostro immobile non sia soggetto a restrizioni di carattere paesaggistico o culturale.